Convenzione
Art. 26
26 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità su proposta
del presidente dell'istituto o di uno dei membri del Consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare:
a) le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del
bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti;
b) le modalità relative all'elaborazione delle previsioni
finanziarie triennali;
c) le modalità e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri;
d) le norme e le modalità di controllo della responsabilità
degli ordinatori e contabili.
2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un Comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del Consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-26