Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità su proposta del presidente dell'istituto o di uno dei membri del Consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare: a) le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti; b) le modalità relative all'elaborazione delle previsioni finanziarie triennali; c) le modalità e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri; d) le norme e le modalità di controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un Comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del Consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-26