Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 7 feb 1973
. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni regolamentari finanziarie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a disposizione dell'Istituto stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio superiore può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al comma precedente. Gli Stati contraenti versano ogni mese, a titolo provvisionale, in conformità del criterio di ripartizione adottato per l'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.
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