Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il corpo insegnante è composto dei capi di dipartimento, dei professori, degli assistenti e degli altri docenti. 2. - I membri del corpo insegnante sono scelti tra le personalità aventi la cittadinanza degli Stati contraenti le cui qualificazioni sono tali da conferire un alto valore ai lavori dell'Istituto. L'Istituto può inoltre ricorrere al concorso di cittadini di altri Stati. 3. - Gli Stati contraenti, nei limiti delle loro possibilità, prendono tutte le disposizioni atte a facilitare la mobilità delle persone invitate a far parte del corpo insegnante dell'Istituto.
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