Convenzione
Art. 11
11 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro
dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline:
scienze economiche;
scienze giuridiche;
scienze politiche e sociali;
storia e civiltà.
Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, previa
consultazione del Consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, può modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tal scopo il Consiglio accademico può formulare raccomandazioni.
2. - Nei limiti dei mezzi concessigli dal bilancio e dei programmi adottati dal Consiglio accademico, il dipartimento dispone di un'ampia autonomia nello svolgimento dei lavori di studio e di ricerca che gli incombono e viene dotato del personale necessario al suo funzionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-11