Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline: scienze economiche; scienze giuridiche; scienze politiche e sociali; storia e civiltà. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, può modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tal scopo il Consiglio accademico può formulare raccomandazioni. 2. - Nei limiti dei mezzi concessigli dal bilancio e dei programmi adottati dal Consiglio accademico, il dipartimento dispone di un'ampia autonomia nello svolgimento dei lavori di studio e di ricerca che gli incombono e viene dotato del personale necessario al suo funzionamento.
Storico versioni

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