Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi. 73 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo Sua Maestà il Re Art. 2 Articolo 2. 1. - L'istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore de Art. 3 Articolo 3. 1. - Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compim Art. 4 Articolo 4. L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunità necessari Art. 5 Articolo 5. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Consiglio superiore; b) il presidente del Art. 6 Articolo 6. 1. - Il Consiglio superiore è composto di rappresentanti dei governi degli Sta Art. 7 Articolo 7. 1. - Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e dell Art. 8 Articolo 8. 1. - Un segretario generale assiste il presidente dell'istituto nei suoi compi Art. 9 Articolo 9. 1. - Il Consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ri Art. 10 Articolo 10. L'istituto è organizzato in dipartimenti, che costituiscono le unità di base Art. 11 Articolo 11. 1. - Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro dipartimenti dedicat Art. 12 Articolo 12. 1. - Le attività di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei semina Art. 13 Articolo 13. 1. - L'istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di documentazione, Art. 14 Articolo 14. 1. - L'Istituto è abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto d Art. 15 Articolo 15. 1. - Il corpo insegnante è composto dei capi di dipartimento, dei professori, Art. 16 Articolo 16. 1. - Ai sensi della Convenzione, i ricercatori dello Istituto sono gli studen Art. 17 Articolo 17. 1. - Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti degli stanziam Art. 18 Articolo 18. 1. - Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento. 2. - Tu Art. 19 Articolo 19. 1. - I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte a Art. 20 Articolo 20. 1. - Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un eser Art. 21 Articolo 21. 1. - Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposiz Art. 22 Articolo 22. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora vo Art. 23 Articolo 23. 1. - Il Consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità pe Art. 24 Articolo 24. 1. - Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennale Art. 25 Articolo 25. 1. - La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'istituto Art. 26 Articolo 26. 1. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità su proposta del presid Art. 27 Articolo 27. 1. - Le lingue ufficiali dell'istituto sono il francese, l'inglese, l'italian Art. 28 Articolo 28. In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della più ampia capacità g Art. 29 Articolo 29. Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o più Art. 30 Articolo 30. 1. - Il Consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigo Art. 31 Articolo 31. Il Consiglio superiore procede alla prima nomina del presidente e del segreta Art. 32 Articolo 32. 1. - L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunità europee diverso dagl Art. 33 Articolo 33. Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il Co Art. 34 Articolo 34. Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla Convenzione risulti necessa Art. 35 Articolo 35. 1. - La Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, Art. 36 Articolo 36. La Convenzione sarà sottoposta alla ratifica, all'accettazione, o all'approva Art. 37 Articolo 37. Il governo della Repubblica italiana notificherà agli Stati contraenti: a) tu Art. 38 Articolo 38. La Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua italiana, in lingua ola Protocollo
Art. 1 Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'istituto universitario europeo Gli Stati pa Art. 2 Articolo 2. 1. - I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili. La presente dispos Art. 3 Articolo 3. I beni e gli averi dell'istituto non possono essere oggetto di alcun provvedim Art. 4 Articolo 4. 1. - I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari a Art. 5 Articolo 5. 1. - Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Istituto i suoi averi, entrate Art. 6 Articolo 6. L'Istituto può ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari; Art. 7 Articolo 7. I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano, Art. 8 Articolo 8. Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, faranno quanto Art. 9 Articolo 9. 1. - Il presidente, il segretario generale e, fatto salvo il disposto dell'art Art. 10 Articolo 10. Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'istituto, prendono ogni Art. 11 Articolo 11. 1. - Lo statuto del personale e disposizioni regolamentari definiranno il reg Art. 12 Articolo 12. 1. - Alle condizioni ed in conformità della procedura stabilita dal Consiglio Art. 13 Articolo 13. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, determina le categorie di Art. 14 Articolo 14. 1. - I privilegi, le immunità e le agevolazioni accordati dal Protocollo sono Art. 15 Articolo 15. Le disposizioni del presente Protocollo non possono porre in questione il dir Art. 16 Articolo 16. Nessun Stato contraente è tenuto ad accordare ai suoi cittadini ed ai residen Art. 17 Articolo 17. Le attività ufficiali dell'istituto ai sensi del presente Protocollo comprend Art. 18 Articolo 18. Senza pregiudizio dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), nessun esonero è Art. 19 Articolo 19. 1. - Le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate in uno spirito Art. 20 Articolo 20. L'Istituto e uno o più Stati contraenti possono, concludere accordi complemen Art. 21 Articolo 21. Le disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione sono applicabili alle cont Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360