Art. 9
Protocollo 1Titolo III

Art. 9

176 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
L', paragrafo 1, del protocollo sullo statuto della Banca sostituito dalle seguenti disposizioni: 1. Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di quattro vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato rinnovabile. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificar il numero dei membri del Comitato direttivo."
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-9