Protocollo 18›Parte SECONDA
Art. 2
202 / 213In vigore dal 13 gen 1973
1. Alle importazioni nel Regno Unito dei quantitativi di burro e di formaggio di cui all' si applicano prelievi speciali. Non s'applica l', paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione.
2. I prelievi speciali sono fissati sulla base del prezzo cif di cui all', paragrafo 3, e del prezzo di mercato dei prodotti in questione nel Regno Unito, a un livello che permetta lo smercio effettivo dei quantitativi di burro e di formaggio, senza mettere in pericolo lo smaltimento del burro e del formaggio della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-2-7