Protocollo 7›Parte SECONDA
Art. 2
197 / 213In vigore dal 13 gen 1973
1. Dal momento dell'adesione tutti gli importatori - montatori di veicoli delle marche fabbricate nella Comunità che sono registrati in base al suddetto "Act", e che continuano a soddisfare alle condizioni necessarie per la registrazione, sono autorizzati ad importare senza restrizioni veicoli già montati, originari degli altri Stati membri, delle marche fabbricate in tali Stati.
2. Nell'ambito delle riduzioni tariffarie che l'Irlanda effettua conformemente alle disposizioni dell' dell'atto di adesione, tale Stato applica a decorrere dal 1 gennaio 1974 un regime tariffario non discriminatorio ai veicoli importati dagli importatori-montatori di cui al paragrafo 1.
3. L'Irlanda conserva la facoltà di sostituire agli elementi fiscali contenuti nei dazi doganali sugli autoveicoli e loro pezzi staccati imposte interne conformi all' del trattato CEE e all' dell'atto di adesione. Tali imposte, in particolare, non debbono implicare nessuna discriminazione tra le aliquote applicabili:
- ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda e ai pezzi staccati provenienti dagli altri Stati membri;
- ai veicoli montati in Irlanda ed ai veicoli montati importati dagli altri Stati membri;
- ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri ed ai veicoli montati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-2-6