Art. 2
Protocollo 4Parte SECONDA

Art. 2

193 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
Le istituzioni delle Comunità cercheranno, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca, soluzioni adeguate per i problemi specifici della Groenlandia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-2-4