Art. 2
Protocollo 28Parte SECONDA

Art. 2

213 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
1. Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti, attualmente la "United Kingdom Atomic Energy Authority" e gli "United Kingdom Generating Boards", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purchè non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno Unito incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-2-11