Protocollo 27›Parte SECONDA
Art. 2
211 / 213In vigore dal 13 gen 1973
1. Nei settori in cui la Norvegia mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti, attualmente l'"Institutt for Atomenergi", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purchè non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Norvegia incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-2-10