Protocollo 1›Parte SECONDA
Art. 12
179 / 213In vigore dal 13 gen 1973
1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando: 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
1 amministratore designato dall'Irlanda;
1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
1 amministratore designato dal Regno di Norvegia;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Il mandato degli amministratori e sostituti così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1977.
3. Al termine della seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1972, il consiglio dei governatori nomina per cinque anni:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
1 amministratore designato dalla Commissione;
2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese;
2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;
1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
1 sostituto designato dalla Commissione.
Storico versioni
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