Art. 11
Protocollo 1Parte SECONDA

Art. 11

178 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
1. I nuovi Stati membri versano alla riserva statutaria ed alle provviste equivalenti a riserve, rilevate al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio approvato dalla Banca, gli importi corrispondenti alle seguenti percentuali di tali riserve: Regno Unito 30% Danimarca 4% Norvegia 3% Irlanda 1% 2. Gli importi dei versamenti di cui al presente articolo sono calcolati in unità di conto dopo l'approvazione del bilancio annuale della Banca per l'anno che precede l'adesione. 3. Tali importi sono versati in cinque rate uguali al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitrè mesi e trenta mesi dopo l'adesione. Ognuna delle cinque rate è versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-11