Art. 1
Protocollo 25Parte SECONDA

Art. 1

206 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo n. 25 concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Danimarca mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formerà oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato . 3. I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunità sono i seguenti: - D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico; - DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato; - circuito a gas ad alta temperatura; - strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale; - "reliability"; - fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore; - prove di materiali ed attrezzature in pila. 4. La Danimarca si impegna a fornire alla Comunità ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità o degli Stati membri al Centro di Riso, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.
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