Art. 1
Protocollo 27Parte SECONDA

Art. 1

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In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo n. 27 concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Norvegia, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Norvegia mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formerà oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato . 3. I settori nei quali la Norvegia mette delle informazioni a disposizione della Comunità sono i seguenti: - tecnologia dei reattori; - tecnologia dei combustibili e dei materiali; - dinamica dei reattori, controllo e strumenti; - sicurezza nucleare; - tecnologia dei radioisotopi; - chimica del ritrattamento e metodi di analisi; - ricerca in fisica fondamentale; - propulsione navale; - varie (riviste, relazioni di attività, eccetera). 4. La Norvegia si impegna a fornire alla Comunità ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità o degli Stati membri all'"Institutt for Atomenergi (IFA)", a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.
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