Art. 97
AttoSez. 16

Art. 97

130 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. Gli importi compensativi sono stabiliti in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 204/69 che stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.
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