Art. 96
AttoSez. 15

Art. 96

129 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. Qualora venga concesso un aiuto alla produzione di sementi, l'importo dell'aiuto può essere fissato per i nuovi Stati membri ad un livello diverso da quello fissato per la Comunità nella sua composizione originaria se in precedenza il reddito conseguito dai produttori di un nuovo Stato membro era sensibilmente diverso da quello conseguito dai produttori della Comunità nella sua composizione originaria. In tal caso l'importo dell'aiuto per il nuovo Stato membro deve tener conto del reddito anteriormente conseguito dai produttori di sementi e della necessità d'evitare ogni distorsione nella struttura della produzione e di ravvicinare progressivamente tale importo all'importo comunitario.
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