Art. 95
AttoSez. 14

Art. 95

128 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. 1. L'importo dell'aiuto per il lino è fissato per i nuovi Stati membri in base allo scarto tra il reddito che devono conseguire i produttori di lino ed il ricavo risultante dal prezzo di mercato prevedibile per tale prodotto. 5. Il reddito che deve essere conseguito dai produttori di lino è stabilito tenendo conto del prezzo dei prodotti concorrenti delle colture di avvicendamento del nuovo Stato membro e del rapporto esistente nella Comunità nella sua composizione originaria tra il reddito risultante dalla produzione di lino e quello risultante dalla produzione dei prodotti concorrenti.
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