Art. 92
AttoSez. 12

Art. 92

125 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. Per i prodotti di cui all', lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68 la restituzione alle esportazioni dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi viene corretta dell'incidenza della differenza tra i dazi doganali applicati sui prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento alle importazioni provenienti dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e nei nuovi Stati membri, dall'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-92