Atto›Sez. 11
Art. 87
120 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Se in un nuovo Stato membro esisteva prima, dell'adesione un regime di valorizzazione del latte differente a seconda dell'utilizzazione e se l'applicazione delle disposizioni dell' porta a difficoltà sul mercato, l'importo compensativo applicabile sino al primo ravvicinamento per uno o più prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune è determinato in base alla differenza tra i prezzi di mercato.
Per le determinazioni successive, l'importo compensativo è diminuito ogni anno all'inizio della campagna di un sesto dell'importo originario e soppresso il 1 gennaio 1978.
2. Si adotteranno misure adeguate per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dall'applicazione del paragrafo 1 per i prodotti in questione o per altri prodotti lattiero-caseari, e per tener conto delle eventuali modifiche del prezzo comune.
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