Art. 8
AttoParte PRIMA

Art. 8

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In vigore dal 13 gen 1973
. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunità acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.
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