Atto›Sez. 7
Art. 79
112 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali dia Foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.
2. L'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in basa agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.
3. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile al pollame macellato, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-79