Art. 77
AttoSez. 6

Art. 77

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In vigore dal 13 gen 1973
. 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 2. L'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uovo da cova. 3. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo per le uova in guscio, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.
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