Atto›Capo 2
Art. 67
26 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
Per la determinazione dei prezzi d'entrata i corsi costatati nei nuovi Stati membri sono ridotti:
a) dell'eventuale importo compensativo;
b) dei dazi applicabili in luogo dei dazi della tariffa doganale comune alle importazioni dai paesi terzi in tali Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-67