Atto›Titolo II
Art. 62
72 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere ai necessari adattamenti delle modalità di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo, quando ciò occorra in conseguenza di una modifica della regolamentazione comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-62