Art. 62
AttoTitolo II

Art. 62

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In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere ai necessari adattamenti delle modalità di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo, quando ciò occorra in conseguenza di una modifica della regolamentazione comunitaria.
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