Art. 60
AttoTitolo II

Art. 60

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In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1 febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli . 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di una organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Tale disposizione è applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti. 3. Per i prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri applicano la nomenclatura della tariffa doganale comune al più tardi al 1 febbraio 1973. A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare ogni nuovo Stato membro a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.
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