Art. 59
AttoTitolo II

Art. 59

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In vigore dal 13 gen 1973
. Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione originaria è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni: 1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché fra i nuovi Stati membri, in cinque tappe. La prima riduzione, che riduce i dazi doganali all'80 per cento dei dazi di base, e le quattro riduzioni successive del 20 per cento ciascuna si effettuano secondo il ritmo seguente: a) per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine: ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, la prima riduzione effettuandosi nel 1973; b) per i prodotti di cui ai regolamenti n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, e (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: al 1 gennaio di ogni anno, la prima riduzione effettuandosi al 1 gennaio 1974; c) per gli altri prodotti agricoli: secondo il ritmo fissato nell', paragrafo 1, la prima riduzione effettuandosi per altro al 1 luglio 1973. 2. Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune ogni nuovo Stato membro riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune per frazioni del 20 per cento. Tali ravvicinamenti si effettuano, per i vari prodotti, alle date previste dal paragrafo 1. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), i ravvicinamenti seguono il ritmo di cui all', paragrafo 1. Tuttavia per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi a decorrere, per ogni categoria di prodotti, dalla data del primo ravvicinamento. 3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), e limitatamente alla seconda, terza e quarta riduzione o ravvicinamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere per uno o più nuovi Stati membri che i dazi applicabili ad uno o più prodotti si discostino per un anno dai dazi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2. Tale scarto non può superare il 10 per cento dell'ammontare della variazione che si sarebbe dovuto effettuare in applicazione dei paragrafi 1 o 2. In questo caso i dazi da applicare nell'anno successivo sono quelli che sarebbero risultati dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2, se non si fosse deciso lo scarto. Per tale anno può tuttavia decidersi un nuovo scarto rispetto a detti dazi, alle condizioni di cui ai commi precedenti. Al 1 gennaio 1978 i dazi doganali per questi prodotti sono soppressi e i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune. 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a procedere all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo I o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dai paragrafi precedenti oppure a una sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Per gli altri prodotti non occorre un'autorizzazione per procedere alle misure previste dal comma precedente. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono, essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri. I nuovi Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate.
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