Art. 45
AttoCapo 3

Art. 45

37 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. 1. La Commissione stabilisce prima del 1 aprile 1973, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti e in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente. 2. Prima della scadenza di tale termine, la Commissione stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati usati: - prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri, e quelle per la progressiva applicazione, da parte di questi ultimi, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.
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