Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 41
96 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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Per allineare le loro tariffe alla tariffa doganale comune ed alla tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto dall', paragrafi 1 e 3. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
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