Atto›Parte PRIMA
Art. 4
10 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Gli accordi e convenzioni concluse da una delle Comunità con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi e convenzioni concluse dagli Stati membri originari congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi dagli Stati membri originari che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli Stati membri originari assisteranno a tal fine i nuovi Stati membri.
3. I nuovi Stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri originari per l'applicazione degli accordi o convenzioni di cui al paragrafo 2.
4. I nuovi Stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunità la loro posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunità.
Storico versioni
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