Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 39
94 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri modificano come segue le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi:
a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1 gennaio 1974;
b) negli altri casi ogni nuovo Stato membro applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 40 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA.
Tale scarto è nuovamente ridotto ogni volta del 20 per cento al 1 gennaio 1975 ed al 1 gennaio 1976.
A decorrere dal 1 luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA.
2. Dopo il 1 gennaio 1974, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri modificano o sospendono contemporaneamente le proprie tariffe nella proporzione risultante dall'applicazione del paragrafo 1.
3. Per i prodotti elencati nell'allegato III del presente atto i nuovi Stati membri applicano la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1974.
4. I nuovi Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 gennaio 1974.
I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei loro dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune si compia nelle condizioni previste dal presente atto.
5. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri la Commissione può stabilire, se occorre, le modalità d'applicazione secondo cui essi modificano i loro dazi.
Storico versioni
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