Art. 37
AttoParte QUARTACapo 1

Art. 37

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In vigore dal 13 gen 1973
. I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono aboliti al più tardi al 1 gennaio 1971.
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