Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 37
92 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono aboliti al più tardi al 1 gennaio 1971.
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