Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 36
91 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo:
- al più tardi al 1 gennaio 1974 ogni tassa è ridotta al 60 per cento dell'aliquota applicata al 1 gennaio 1972;
- le altre tre riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano:
al 1 gennaio 1975
al 1 gennaio 1976
al 1 luglio 1977.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono abolite tra gli Stati membri al momento dell'adesione;
b) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono abolite al 1 gennaio 1974.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-36