Art. 32
AttoParte QUARTACapo 1

Art. 32

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In vigore dal 13 gen 1973
. 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - al 1 aprile 1973 ogni dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1974 al 1 gennaio 1975 al 1 gennaio 1976 al 1 luglio 1977. 2. In deroga al paragrafo 1: a) i dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono aboliti tra gli Stati membri dal momento dell'adesione; b) i dazi doganali all'importazione sui prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono aboliti al 1 gennaio 1974; c) una franchigia dai dazi doganali s'applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri. 3. Per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente atto e che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali tra il Regno Unito e alcuni altri paesi che fruiscono delle preferenze del Commonwealth, il Regno Unito può differire fino al 1 luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 1. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la possibilità di aprire contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici che non vengono fabbricati o vengono fabbricati in quantità o qualità insufficiente nella Comunità nella sua composizione originaria.
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