Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 32
87 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- al 1 aprile 1973 ogni dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano:
al 1 gennaio 1974
al 1 gennaio 1975
al 1 gennaio 1976
al 1 luglio 1977.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) i dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono aboliti tra gli Stati membri dal momento dell'adesione;
b) i dazi doganali all'importazione sui prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono aboliti al 1 gennaio 1974;
c) una franchigia dai dazi doganali s'applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri.
3. Per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente atto e che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali tra il Regno Unito e alcuni altri paesi che fruiscono delle preferenze del Commonwealth, il Regno Unito può differire fino al 1 luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 1.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la possibilità di aprire contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici che non vengono fabbricati o vengono fabbricati in quantità o qualità insufficiente nella Comunità nella sua composizione originaria.
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