Art. 28
AttoTitolo II

Art. 28

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In vigore dal 13 gen 1973
. Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-28