Atto›Titolo II
Art. 27
58 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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All'articolo 198 del trattato CEEA è aggiunto un comma così redatto:
"In deroga ai commi precedenti:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeroeer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità dell'energia atomica".
Storico versioni
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