Atto›Titolo II
Art. 26
57 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente disposizione:
"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".
2. All'articolo 227, paragrafo 3, del trattato CEE è aggiunto il seguente comma:
"Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato".
3. All'articolo 227 del trattato CEE è aggiunto un paragrafo 5 così redatto:
"5. In deroga ai paragrafi precedenti:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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