Art. 21
AttoCapo 5

Art. 21

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In vigore dal 13 gen 1973
. L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio.................... 12 Danimarca.................. 9 Germania................... 24 Francia................... 24 Irlanda................... 9 Italia.................... 24 Lussemburgo................. 6 Paesi Bassi................. 12 Norvegia................... 9 Regno Unito................. 24".
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