Atto›Capo 4
Art. 17
45 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
L', primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l', primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"La Corte di giustizia è composta di undici giudici".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-17