Art. 17
AttoCapo 4

Art. 17

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In vigore dal 13 gen 1973
. L', primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l', primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "La Corte di giustizia è composta di undici giudici".
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