Art. 16
AttoCapo 3

Art. 16

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In vigore dal 13 gen 1973
. L', primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione: "Il presidente ed i cinque vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato".
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