Atto›Titolo II
Art. 153
79 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2 per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-153