Atto›Titolo II
Art. 152
78 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure loro necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell' del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell' del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XI o in altre disposizioni del presente atto.
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