Atto›Titolo II
Art. 150
76 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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L'applicazione, in ogni nuovo Stato membro, degli atti elencati nell'allegato X del presente atto è rinviata fino alle date indicate in tale elenco.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-150