Art. 150
AttoTitolo II

Art. 150

76 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. L'applicazione, in ogni nuovo Stato membro, degli atti elencati nell'allegato X del presente atto è rinviata fino alle date indicate in tale elenco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-150