Atto›Titolo II
Art. 149
75 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell' del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell' del trattato CECA, purchè tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri originari.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-149