Art. 148
AttoParte QUINTA

Art. 148

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In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Per i comitati elencati nell'allegato VIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato IX sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.
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