Atto›Parte QUINTA
Art. 140
159 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all' del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee nel suo testo originario, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopracitato, modificato dall'.
2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-140