Art. 140
AttoParte QUINTA

Art. 140

159 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all' del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee nel suo testo originario, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopracitato, modificato dall'. 2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-140