Atto›Titolo VII
Art. 134
153 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. La Commissione esamina con i governi interessati, nei cinque anni successivi all'adesione, se le misure esistenti, risultanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei nuovi Stati membri che, se fossero state adattate dopo l'adesione, cadrebbero sotto l' del trattato CECA, possano, in relazione alle misure in vigore negli Stati membri originari, provocare gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza nelle industrie del carbone e dell'acciaio nell'ambito del mercato comune o sui mercati d'esportazione. La Commissione, dopo aver consultato il Consiglio, può proporre ai governi interessati ogni azione che essa ritenga appropriata per correggere tali misure o compensarne gli effetti.
2. Fino al 31 dicembre 1977 i prezzi praticati dalle imprese per le vendite d'acciaio sul mercato irlandese, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi previsti da detto listino per le transazioni paragonabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione d'accordo col governo irlandese, senza pregiudizio delle disposizioni dell', paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA.
3. Qualora la decisione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, sia prorogata dopo l'adesione, fino al 31 dicembre 1975 tale divieto non s'applica ai prodotti destinati ai mercati danese e norvegese.
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