Atto›Capo 2
Art. 13
19 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
L', quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione:
"Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-13