Atto›Titolo VI
Art. 128
147 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
Le entrate di cui all' della decisione del 21 aprile 1970 comprendono anche:
a) fra quelle denominate prelievi agricoli gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli nonché dagli elementi fissi applicati a norma dell' negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri;
b) fra quelle denominate dazi doganali i dazi doganali riscossi dai nuovi Stati membri negli scambi con i paesi terzi e quelli riscossi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-128