Art. 119
AttoTitolo IV

Art. 119

138 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Il regime derivante dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, non è applicabile nelle relazioni fra tali paesi e territori ed i nuovi Stati membri. 2. I prodotti originari dei paesi e territori associati alla Comunità sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione. I prodotti originari dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all', paragrafo 2, sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione. Gli articoli da 110 a 114 sono applicabili. 3. Il presente articolo s'applica fino al 31 gennaio 1975. In caso di applicazione dell', paragrafo 3, tale data può essere riportata secondo la procedura ed alle condizioni di cui a tale articolo.
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